La RITA consiste nell’erogazione frazionata (rate
trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per
il periodo che decorre dall’accettazione della richiesta fino al
raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di
vecchiaia.
E’ possibile richiedere la RITA in caso di cessazione dell’attività lavorativa e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Inoltre devono essere soddisfatte alternativamente le condizioni indicate di seguito:
- Si sono maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi.
- Si risulta inoccupati per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.
Il montante accumulato di cui verrà richiesta l’erogazione in RITA
continuerà ad essere gestito finanziariamente nel comparto Monetario
Plus, salvo diversa indicazione dell'aderente da esprimersi al momento
della richiesta. E' possibile modificare la scelta effettuata, nel
rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. L’importo
delle rate erogate potrà subire variazioni, anche in negativo, in
conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.
Se si deciderà di non utilizzare l’intera posizione individuale a titolo
di RITA, sulla porzione residua sarà possibile richiedere anticipazioni
e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento
del pensionamento, delle prestazioni in capitale e rendita.
L’aderente potrà revocare l’erogazione della RITA sulla base delle
modalità stabilite dal fondo. Nel caso di trasferimento ad altra forma
pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene
trasferita l’intera posizione individuale.