L’articolo 2, comma 1 e seguenti della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha
introdotto, tra gli ammortizzatori sociali, l’Assicurazione sociale per
l’impiego ASPI. Funzione dell’ASpI, che decorrerà dal 1° gennaio 2013, è
fornire un’indennità mensile di disoccupazione a coloro che hanno
perduto involontariamente il proprio lavoro.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
- si trovino in stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera c), del D.Lgvo n. 181/2000 modificato dal Decreto legislativo n.
297/02
- possano far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per i periodi di fruizione dell’indennità sono riconosciuti i contributi
figurativi in misura settimanale pari alla media delle retribuzioni
imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni; tali contributi sono
considerati ai fini pensionistici, ma non sono utili per il
conseguimento del diritto nel caso in cui la normativa richieda il
computo della sola contribuzione effettivamente versata.
L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione
dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo alla
presentazione della domanda, che deve essere presentata esclusivamente
in via telematica all’INPS, entro 2 mesi dalla data di diritto al
trattamento, pena la decadenza dal diritto di fruizione.
L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane
pari alla metà di quelle di contribuzione dell’ultimo anno dedotti i
periodi fruiti nel periodo stesso; la fruizione è subordinata alla
permanenza dello stato di disoccupazione.
Hanno diritto all’indennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto
di lavoro per dimissioni o riduzione consensuale del rapporto, fatta
eccezione per i casi in cui sia intervenuta a seguito della procedura
prevista dall’articolo 7 della L. 604/66 .
In caso di nuova occupazione del soggetto beneficiario dell’indennità,
la fruizione è sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi; al
termine del periodo di sospensione di durata inferiore a 6 mesi
l’indennità riprende, a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
Durante la sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo
rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo
trattamento dell’ASpI.
In caso il soggetto assicurato trovi una nuova occupazione, l’indennità è
sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie ;
terminata la sospensione il diritto riprende a decorrere dal momento in
cui era stato sospeso.