A CHI SPETTA
Possono accedere al beneficio:
- i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari;
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi parto, adozione e affidamenti avvenuti a partire dal 1°gennaio 2013.
COSA SPETTA
1. Un giorno di congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il
quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità
della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite
temporale sopra richiamato.
Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto
autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta
comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di
maternità.
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre
che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Due giorni di congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente anche
adottivo e affidatario, del congedo facoltativo, di uno o due giorni,
anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice
di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità,
con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum
della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal
padre.
Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre
comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio
indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione
obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia
della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).Si precisa che
il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto,
non si avvale del congedo di maternità.
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