Art 4. Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore, anche come media plurisettimanale nell'arco di 12 mesi.
La ripartizione dell'orario di lavoro a livello giornaliero e settimanale viene stabilita dalla Direzione aziendale previo esame con la RSA . Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti e periodi di tempo. per i lavoratori turnisiti addetti alla produzione e collegati la mezz'ora retribuita di mensa potrà essere collocata a fine del turno previa verifica tra le parti.
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