Fissato il valore del TFR al 31/12/2016

Ad aprile il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2016 è pari a 1,247757.
L’articolo 2120 del codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat, nel nostro caso quello “senza tabacchi lavorati”. In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500).

La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr. L’indice Istat per aprile è, pari a 101,3. A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).
La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2016, su cui si calcola il 75%, è 0,997009. Pertanto il 75% è 0,747757. Ad aprile il tasso fisso è pari a 0,500.
Sommando, quindi, il 75% (0,747757) più il tasso fisso (0,500), si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 1,247757.
In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata.
Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

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